Art. 3.
(Organi).

      1. La Comunità territoriale ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo formati da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti, secondo quanto stabilito nel proprio statuto. La Comunità territoriale può dotarsi di un proprio stemma.
      2. Il presidente della Comunità territoriale, nominato secondo le procedure stabilite dallo statuto, può mantenere la carica di sindaco, di assessore o di consigliere comunale.
      3. I rappresentanti dei comuni della Comunità territoriale sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti, secondo quanto stabilito dallo statuto, con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.